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Dalla parte del genero
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Gianni
era il genero perfetto: dolce, premuroso, gentile, affidabile,
troppo per Teresa, sua suocera, che, convinta che il troppo
storpi, era ancora alla ricerca di un buon motivo per "odiarlo".
Teresa era sempre a pranzo, cena e merenda dalla figlia e
sentiva quella casa come un po' sua; durante una discussione
tra Gianni e la moglie, lei, presente, interviene prendendo
le parti della figlia, e inculcando in quest'ultima il sospetto
che proprio il suo premuroso maritino nasconda qualcosa.
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Gianni stufo della continua
presenza della signora e della sua invadenza si ribella: è
l'inizio della fine!
Gianni si rende conto che qualcuno occulta e consulta la sua
posta, pensa subito alla moglie, ma non è così, si tratta
di sua suocera. Si rivolge a noi.
Il comportamento della Signora Teresa non è solo scorretto
ma integra gli estremi di un reato, previsto all'articolo
616 del nostro Codice penale, "violazione, sottrazione e soppressine
di corrispondenza", ossia "chiunque prenda cognizione del
contenuto di una corrispondenza chiusa a lui non diretta,
ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne
ad altri prender cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta,
a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge
o la sopprime, è punito, se il fatto non è previsto come reato
da altra disposizione di legge, con la reclusione fino ad
un anno o con la multa da 60.000 lire a 1.000.000".
Tale comportamento è punibile a querela di parte, perciò solo
se tu decidi di attivare la procedura; inoltre la pena della
reclusione arriva fino a tre anni se il colpevole rivela,
senza giusta causa, in tutto o in parte il contenuto della
corrispondenza. Mettiamo il caso che tu scopra che tua suocera
racconti i fatti tuoi alla portinaia o alla vicina …
Neppure la convinzione di agire per il bene della figlia può
giustificare tale gesto.
(Speriamo che Teresa non scopra nulla di importante, altrimenti
cosa ne sarà di te?!)
Barbara M.
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